Statuto

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA-CULTURALE

“FEDERAZIONE ITALIANA TEATROTERAPIA”

REPUBBLICA ITALIANA

L’11 novembre 2019

in Gioia del Colle, presso l’Ufficio del Registro, sito in Via Dottor Giovanni Colapietro N.7 è presente:

CIFARELLI Nicola […].

Il comparente, consegna il nuovo statuto della Federazione Italiana Teatroterapia approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12 ottobre 2019 a Matera che sostituisce quello approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 maggio 2006 a Colico (LC) e registrato in Monza, presso l’Ufficio del Registro, in data 30 maggio 2006.

Art.  1.  DENOMINAZIONE

1.1. È costituita, l’Associazione scientifica-culturale “Federazione Italiana Teatroterapia”, denominata in seguito F.I.T., con sede legale in Altamura (BA) Via Barcellona n. 4. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L’Associazione è retta dalle seguenti norme che obbligano tutti gli iscritti ad osservarle, regolando altresì i rapporti verso i terzi.

Art.  2.  DURATA

2.1. La durata della F.I.T. è stabilita fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, per delibera dell’assemblea.

Art.  3.  RAGIONE SOCIALE

3.1. La F.I.T. è un’Associazione no profit (senza scopo di lucro) scientifica-culturale, estranea a qualsiasi partito o movimento politico, non fa discriminazione di sesso, di razza, di religione e di ideologie.

3.2. Secondo un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la F.I.T. può aprire sedi decentrate in ogni Regione d’Italia, può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali con scopi analoghi, può inoltre costituire Confederazioni con Associazioni e/o con Federazioni di altro genere, professionisti o Associazioni, gruppi, Enti pubblici o privati che perseguono fini analoghi o utili al raggiungimento degli scopi e gli obiettivi che la stessa si prefigge.

Art.  4.  PATRIMONIO

4.1. Oltre alle quote sociali corrisposte dai soci all’atto della fondazione sono patrimonio dell’Associazione:

4.1.1. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione al momento della costituzione e quelli che in seguito saranno acquisiti;

4.1.2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

4.1.3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

4.2. Le entrate dell’Associazione sono così composte:

4.2.1. dalle quote di iscrizione;

4.2.2. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni;

4.2.3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art.  5.  ATTIVITA’ E FINALITA’

5.1. La F.I.T. ha i seguenti compiti istituzionali:

5.1.1. proporre la diffusione e la conoscenza della Teatroterapia quale “disciplina autonoma” rivolta a tutti, ma in particolare a categorie di soggetti svantaggiati sia dal punto di vista psichico che fisico che relazionale, con riferimenti interdisciplinari e collegamenti interculturali;

5.1.2. favorire le conoscenze, nell’ambito della Teatroterapia, del “nucleo teorico”, stimolare la ricerca delle applicazioni, precisare le metodologie più funzionali, monitorare la formazione e l’aggiornamento culturale dei propri associati e vigilare sulla qualità delle iniziative degli associati;

5.1.3. promuovere le peculiarità, le caratteristiche specifiche che distinguono la professionalità di “chi opera nel settore del benessere e della crescita umana” e della “terapia”, applicando le metodologie e le teorie di riferimento, identificandosi o differenziandosi anche rispetto a “professionalità analoghe” che operano negli stati della Comunità Europea ed Internazionale;

5.1.4. stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e formazione professionale per “Teatroterapeuti”, professionisti che operano per il miglioramento, la crescita, lo sviluppo e la cura della persona. A tal fine, l’Associazione potrà fruire della competenza e dell’esperienza scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti e seminari nel particolare campo della ricerca psicologica ed artistica, delle “artiterapie”, del benessere psico-fisico in generale e, ovviamente, della Teatroterapia;

5.1.5. impegnarsi nel settore dello sviluppo culturale e, inoltre, riconoscendo nel teatro sperimentale una componente essenziale dei processi di diffusione della cultura innovativa, la F.I.T. si impegna a sostenere progetti volti alla circolazione di spettacoli teatrali, anche con soggetti svantaggiati sia da un punto di vista psichico che fisico che relazionale, con valenza specificatamente culturale o di ricerca sulla base dei programmi proposti dai soci e rivolti a Comuni, Province, Regioni e Comunità montane;

5.1.6. impegnarsi a diffondere e far rispettare ai propri associati la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e la norma nazionale UNI 11592 “Attività professionali non regolamentate –Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” dell’ottobre 2015 al fine di avere un corretto rapporto tra chi utilizza e chi propone la teatroterapia;

5.1.7. collaborare con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale;

5.1.8. compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di fideiussioni e altre malleverie. La F.I.T. potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali e da privati;

5.1.9. mantenere ed estendere i contatti con gli enti, associazioni, gruppi e compagnie teatrali, federazioni che lavorano con soggetti svantaggiati sia a livello psichico che fisico che relazionale, ed i vari ambienti di lavoro mediante delegati, opportunamente scelti, i quali provvedano alla promozione degli interessi dell’Associazione;

5.1.10. gestire il Centro Studi per la ricerca e la documentazione teatroterapeutica;

5.1.11. organizzare corsi, convegni ed altre attività, anche inerenti l’Educazione Continua in Medicina (ECM);

5.1.12. suggerire linee di riferimento, da sottoporre al Collegio dei Docenti e ai Didatti della Scuola di Formazione in Teatroterapia, per la formazione e l’aggiornamento dei docenti (formazione dei formatori).

Art.  6.  ORGANI

6.1. Sono organi centrali della F.I.T.:

6.1.1. l’Assemblea Ordinaria;

6.1.2. il Consiglio Direttivo Nazionale con il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario Nazionale ed il Tesoriere;

6.1.3. il Collegio dei Revisori.

6.2. Sono organi periferici della F.I.T.:

6.2.1. le Delegazioni Regionali.

6.3. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare un Presidente Onorario, da scegliersi tra persone che per particolari benemerenze si siano distinte per il conseguimento dei fini istituzionali, egli ricoprirà tale carica secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

6.4. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni dal momento della nomina, salvo diversa determinazione da parte dell’Assemblea Ordinaria Nazionale, ovvero del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.  7.  CATEGORIE DI SOCI

7.1. La F.I.T. si compone di: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori.

7.2. È socio Fondatore colui che ha costituito la F.I.T. e, per tale benemerenza, è equiparato a tutti gli effetti del presente statuto al socio Ordinario.

7.3. È socio Ordinario colui che:

7.3.1. è in possesso di diploma di scuola superiore;

7.3.2. ha acquisito un attestato dopo un corso di formazione almeno triennale di almeno 1.200 ore da essa riconosciuto che segua i requisiti di conoscenza, abilità e competenza indicati nella norma nazionale UNI 11592 dell’ottobre 2015;

7.3.3. provvede regolarmente all’aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

7.4. È socio Onorario la persona che si sia distinta per particolari benemerenze e per il conseguimento di fini istituzionali. Il nominativo di un eventuale socio onorario, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può essere proposto dal Presidente, da uno dei soci del Consiglio Direttivo Nazionale, da almeno dieci soci effettivi. Il socio Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali e non ha diritto di voto.

7.5. È socio Sostenitore colui che condivide gli scopi e gli obiettivi della F.I.T., è attratto od interessato alle particolari tematiche sviluppate ed intende contribuire allo sviluppo della Teatroterapia attraverso la F.I.T. Il socio Sostenitore non ha diritto al voto.

7.6. Possono aderire alla F.I.T., acquisendo la qualità di socio sostenitore, le associazioni culturali, le compagnie e i gruppi comunque costituiti, sia in forma autonoma che aderenti ad altre organizzazioni culturali o di altro genere, purché non in contrasto o concorrenti con la F.I.T. che pratichino attività teatrali o affini e con finalità di ricerca umana e terapeutica e che abbiano almeno un membro iscritto all’Albo dei Teatroterapeuti Italiani.

7.7. Possono aderire alla F.I.T., sempre in qualità di socio Sostenitore, anche organismi che associno più gruppi culturali, teatrali o affini con le stesse finalità del punto precedente.

7.7.1. La domanda di affiliazione da parte di associazioni, compagnie, organismi o gruppi, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa la struttura e l’attività del gruppo, dovrà essere inoltrata alla F.I.T. regionale di competenza che avrà la facoltà di accettarla o rifiutarla salvo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale che potrà, a tal proposito richiedere ulteriore documentazione.

7.8. All’atto della domanda i nuovi soci o i rappresentanti dei gruppi dovranno impegnarsi ad accettare il presente statuto e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dagli organi direttivi della F.I.T.

Art.  8.  TESSERAMENTO

8.1. Il richiedente per diventare socio dovrà presentare, per iscritto, i seguenti documenti:

8.1.1. Socio Ordinario:

modulo d’iscrizione F.I.T.;

fotocopia del Diploma di Laurea o di Specializzazione;

fotocopia dell’attestato d’esame di Teatroterapeuta;

ricevuta del versamento della quota annuale.

8.1.2. Socio Sostenitore:

modulo d’iscrizione F.I.T.;

ricevuta del versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

8.1.3. Organismo, Associazione, Compagnia, Gruppo Socio Sostenitore:

modulo d’iscrizione F.I.T. sottoscritto dal legale rappresentante;

ricevuta del versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

documentazione indicata nel punto 7.7.1.

Art.  9.  DOVERI DEI SOCI

9.1. I soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori sono tenuti a:

9.1.1. pagare la quota d’iscrizione annuale entro i termini, le modalità e le quote differenziate stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;

9.1.2. tenere informato il Consiglio Direttivo Nazionale di qualsiasi avvenimento o azione che possa avere un qualche interesse per la F.I.T. e per lo sviluppo della Teatroterapia;

9.1.3. partecipare alle assemblee nazionali, regionali e ai convegni annuali organizzati dalla stessa in quanto è loro dovere l’aggiornamento continuo e permanente, nel caso ciò non avvenga il socio può decadere;

9.1.4. garantire la promozione ed il perseguimento degli obiettivi della F.I.T.;

9.1.5. rispettare il Codice Deontologico, sia delle rispettive professionalità che della F.I.T.

Art.  10.  DIRITTI DEI SOCI

10.1. I soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori hanno diritto a:

10.1.1. partecipare ai lavori della F.I.T. dove e come previsto dallo Statuto. I soci Onorari e Sostenitori non hanno diritto di voto;

10.1.2. partecipare allo sviluppo della politica professionale della F.I.T. mediante suggerimenti al Consiglio Direttivo Nazionale;

10.1.3. sollecitare iniziative atte a migliorare il funzionamento generale della F.I.T.;

10.1.4. ricevere l’attestazione di iscrizione annuale alla F.I.T. con la quale si ha diritto a partecipare in modo agevolato alle varie iniziative intraprese;

10.1.5. ricevere il materiale informativo divulgato dalla F.I.T.;

10.1.6. utilizzare il marchio della F.I.T. nelle attività proposte, a seguito del parere favorevole e vincolante deliberato dal Consiglio Direttivo;

10.1.7. chiedere il patrocinio della F.I.T. per le loro attività. La domanda va inoltrata al Consiglio Direttivo che è tenuto a manifestare il proprio parere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art.  11.  DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA, REISCRIZIONE

11.1. La decadenza e/o esclusione, nei casi previsti, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi e con voto palese.

In caso di uso improprio del logo della Federazione è prevista la decadenza.

11.2. Ciascun iscritto può rinunciare, in qualsiasi momento, alla sua posizione di associato presentando comunicazione scritta con preavviso di un mese.

11.3. Il recesso del socio, per qualsiasi motivo, produce implicita rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il socio che sia stato escluso, sia decaduto per morosità, ovvero abbia rinunciato, potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo Nazionale solo se presenta domanda di reiscrizione e paga la quota stabilita per l’anno in corso, inoltre dovrà versare in aggiunta anche le precedenti quote sociali non pagate.

Art.  12.  L’ASSEMBLEA

12.1. L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. Essa è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera semplice o via e-mail agli interessati almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti dell’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’assemblea.

12.2. Gli associati devono intervenire all’Assemblea personalmente, non possono farsi rappresentare da altri associati o da terzi.

12.3. I soci Sostenitori ed Onorari non hanno diritto di voto ma possono, comunque, intervenire all’Assemblea e partecipare al dibattito.

12.4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.

12.5. I compiti dell’Assemblea sono:

12.5.1. approvare i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

12.5.2. discutere, approvare ed eventualmente modificare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

12.5.3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed i Revisori dei Conti.

12.6. L’Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o per volontà del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art.  13.  DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

13.1. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.  Le delibere sono prese a maggioranza assoluta.

13.2. Il verbale delle assemblee deve essere redatto sul Registro dei Verbali.

Art.  14.  CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

14.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale F.I.T., è composto da sette soci Fondatori o Ordinari.

14.2. È eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni e i membri possono essere rieleggibili.

14.3. All’interno del Consiglio Direttivo Nazionale operano:

14.3.1. Presidente Onorario proposto dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale e in carica secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto;

14.3.2. Presidente Nazionale eletto dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale F.I.T.;

14.3.3. Vice Presidente Nazionale eletto dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale F.I.T.;

14.3.4. Tesoriere nominato dal Presidente, sentito il parere vincolante dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale F.I.T.;

14.3.5. Segretario Nazionale nominato dal Presidente, sentito il parere vincolante dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale F.I.T.

14.4. Dopo essere stato eletto, il Consiglio Direttivo si riunirà per designare a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

14.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni sei mesi.

14.6. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, compreso il Presidente Nazionale. Data la distribuzione geografica dei componenti della Federazione saranno possibili e ritenute valide riunioni del Consiglio Direttivo in videoconferenza.

14.7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

14.8. Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:

14.8.1. approvare i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della F.I.T.;

14.8.2. formulare un programma di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea sentiti i Consigli territoriali;

14.8.3. presentare all’Assemblea una relazione sulle attività svolte;

14.8.4. predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;

14.8.5. deliberare l’accettazione di donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

14.8.6. far conoscere all’Assemblea il regolamento interno e proporre modifiche dello statuto da mettere ai voti;

14.8.7. assumere ogni altra deliberazione non riservata ad organi specifici dell’associazione;

14.8.8. deliberare di acquistare, vendere e permutare beni immobili e mobili;

14.8.9. deliberare la stipula di mutui, la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni sociali, concedere fideiussione ed altre malleverie;

14.8.10. nominare commissioni di ricerca o di approfondimento scientifico, affidare incarichi a professionisti di provata esperienza e capacità.

Art.  15.  IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

15.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.

15.2. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo Nazionale, firmando i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.

15.3. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione di cui firma gli atti unitamente al Segretario Nazionale.

15.4. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.5. Può conferire deleghe, anche come rappresentanza dell’Associazione, al  Vice Presidente.

15.6. Il Vice Presidente sostituisce, automaticamente, il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

Art.  16.  IL SEGRETARIO

16.1. È eletto all’interno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

16.2. Il Segretario Nazionale cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente.

16.3. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

16.4. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

16.5. Coordina tutta l’attività dell’ufficio di segreteria, verificando la predisposizione e l’aggiornamento dell’albo professionale dei soci con i relativi dati anagrafici, titoli ed esperienze professionali.

16.6. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, trascrive quelli relativi alle Assemblee Generali degli associati, curando che siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

16.7. Firma su incarico del Presidente la corrispondenza e, su delega del Presidente, i mandati di pagamento.

16.8. Il Segretario può essere assistito nelle sue funzioni da addetti all’ufficio di segreteria.

Art.  17.  IL TESORIERE

17.1. È eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo.

17.2. Il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse od affidategli.

17.3. È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario o del Collegio dei Revisori dei Conti.

17.4. Provvede alla tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

17.5. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l’Istituto bancario o postale indicato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

17.6. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari o postali, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

17.7. Provvede alle spese di ordinaria amministrazione, per le quali dispone di un fondo reintegrabile, fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.  18.  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

18.1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri e da un supplente scelti tra persone di adeguata professionalità.

18.2. È eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni e i membri possono essere rieleggibili.

18.3. I membri effettivi ed il supplente eleggono a maggioranza il Presidente del Collegio, che deve essere scelto tra i membri effettivi.

18.4. I membri del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra coloro che sono estranei all’Associazione.

18.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile della F.I.T. ed accerta la regolare tenuta dei libri e scritture contabili.

18.6. Esamina i Bilanci preventivi e consuntivi e predispone eventuale relazione o parere rispetto agli stessi.

18.7. Ha il compito di richiamare il Consiglio Direttivo Nazionale ai suoi doveri, qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.

Art.  19.  DELEGATO REGIONALE

19.1. Il Delegato Regionale che è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con decisione a maggioranza dei membri, diviene il rappresentante locale del Presidente della F.I.T.

19.2. Promuove ogni attività per il perseguimento dei fini istituzionali, in stretto coordinamento con il Consiglio Direttivo Nazionale, soprattutto con Presidente e Vice Presidente.

19.3. È responsabile amministrativamente e contabilmente della gestione dei fondi a lui assegnati e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Nazionale.

19.4. Non ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ma gli può essere conferita dal Presidente Nazionale, sentito il Vice Presidente, una delega soltanto per singoli atti, limitatamente al territorio di competenza e per periodi limitati in relazione a precise attività.

19.5. Deve inoltre compiere tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie delle quali è direttamente responsabile.

19.6. Può essere esonerato dalla carica su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale nel caso in cui siano riconosciute sue gravi mancanze.

19.7. L’incarico di Delegato Regionale non è incompatibile con quello di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale.

19.8. Apposito regolamento amministrativo, gestionale, organizzativo, formativo e didattico sarà approntato dal Consiglio Direttivo Nazionale come riferimento per il Delegato Regionale.

Art.  20.  CANDIDATURA E DURATA DELE CARICHE

20.1. Le candidature, per tutte le cariche elettive, devono essere presentate presso la sede della Federazione fino a sette giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale.

20.2. Tutti gli organi federali durano, in carica, quattro anni.

20.3. Tutte le persone che hanno ricoperto cariche in seno alla Federazione sono rieleggibili.

Art.  21.  BILANCIO

21.1. Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di novembre antecedente l’esercizio successivo, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.

21.2. Entro il mese di marzo di ogni anno sociale dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea Nazionale.

21.3. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.  22.  REGOLAMENTI

22.1. I regolamenti della F.I.T. e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale in armonia con il presente Statuto.

22.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale informa in modo dettagliato l’Assemblea Nazionale dell’approvazione dei regolamenti e può richiedere ad essa la discussione ed un parere consultivo su alcuni punti significativi.

Art.  23.  CLAUSOLE COMPROMISSORIE

23.1. I soci, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.T. in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli ed eseguire le disposizioni e norme nei propri confronti. In caso di inadempienza, il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti di cui all’art.11.

23.2. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.T. hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci della F.I.T. e nell’ambito degli ordinamenti da questa riconosciuti.

23.3. I soci s’impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle della F.I.T. per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque connesse alle attività espletate nell’ambito della F.I.T.

Art.  24.  COLLEGIO ARBITRALE

24.1. I soci della F.I.T. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale, la risoluzione di ogni e di qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale degli organi federali.

24.2. Nella procedura di radiazione di un associato il Consiglio Direttivo Nazionale in sede giudicante è integrato da altri due membri: questi ultimi sono nominati uno da ciascuna delle parti.

24.3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

24.4. Il lodo è pronunciato a maggioranza semplice e deve essere sottoscritto da almeno due membri, compreso il Presidente; il lodo deve essere pronunciato entro sessanta giorni dall’inizio della procedura.

24.5. Le risultanze dovranno essere depositate, entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte dell’Organo giudicante, presso la Segreteria Nazionale della F.I.T. che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art.  25.  SCIOGLIMENTO

25.1. Per deliberare la proposta di scioglimento della F.I.T. occorrerà una delibera presa con il quorum dei due terzi degli aventi diritto al voto in Assemblea Nazionale.

25.2. Dopo tale approvazione, il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà un liquidatore che procederà con le modalità più opportune per lo scioglimento della F.I.T. Qualsiasi fondo in eccedenza, sarà devoluto a scopi culturali, umanitari e di ricerca.

25.3. Nel caso di cessazione dell’attività per cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

25.4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai Regolamenti dello Stato in materia di Associazioni.

Art.  26.  FONDO DI COSTITUZIONE

26.1. Il fondo è costituito dai contributi versati dagli associati mediante il versamento di apposita quota associativa il cui ammontare verrà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art.  27.  CLAUSOLA COMPROMISSORIA

27.1. Per tutto quanto non è qui espressamente previsto e regolato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

[…]